Amministrazione Trasparente
ACCESSO CIVICO
L'articolo 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 ha introdotto due tipologie di Accesso Civico:
- l'accesso civico semplice (art.5 comma 1 del D.lgs.33/2013)
- l'accesso civico generalizzato (FOIA) (art.5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013)
L'Accesso Civico Semplice: riguarda il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni, o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui la pubblicazione sia stata omessa o sia stata effettuata solo parzialmente. e' esercitabile da chiuque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.
L'istanza di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza (Dirigente Scolastico), che in caso di accoglimento dell'istanza, provvede entro 30 gg a pubblicare sul sito i dati, le informazioni e i documeti richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se invece le informazioni richieste sono già pubblicate, l'amministrazione provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
La richiesta può essere presentata, compilando l'apposito modulo pubblicato di seguito, con invio telematico o con posta ordinaria, all'ufficio che detiene l'atto.
L'Accesso Civico Generalizzato (FOIA): consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.
L'istanza di accesso civico generalizzato è gratuita, non deve essere motivata, ma deve identificare in maniera chiara e puntuale i documenti, atti, o informazioni per i quali si fa richiesta di accesso; non sono pertanto ammesse richieste di accesso civico generiche.
Nel caso di richieste relative ad un numero manifestamente irragionevole di documenti, dati, o informazioni tali da compromettere il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può effettuare un bilanciamento tra l'interesse all'accesso e l'interesse al buon andamento dell'attività amministrativa.
Il procedimento si può preentare all'ufficio che detienei documenti. Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 gg dalla presentazione dell'istanza e comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati, nelle modalità previste dall'art. 5.
Il rifiuto, il differimento, e la limitazione dell'accesso civico devono essere motivati con riferimento ai casi di esclusione e ai limiti stabiliti dall'art.5-bis recante "Esclusioni e limiti all'accesso civico."
La richiesta può essere presentata, compilando l'apposito modulo pubblicato di seguito, con invio telematico o con posta ordinaria, all'ufficio che detiene l'atto.
Sottocategorie
Documenti
Accesso civico e generalizzato agli atti amministrativi - richieste a.s. 2022/23
- 30/06/2023
- Accesso civico